Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, utilizzando per un pari importo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.